Le parole della Costituzione. Articolo per articolo le parole che hanno fatto la differenza tra il fascismo e la democrazia così come la andava immaginando l’Assemblea Costituente. Un podcast a cura di Elmis Oddone nell’ottantesimo anniversario della Costituente.
Voci: Carlo Curto e Laura Garino, Circolo Letture ad Alta Voce di Torre Pellice.
In copertina: Il progetto di Costituzione licenziato dalla Assemblea Costituente illustrato da Copilot alla maniera di M. C. Escher.

A differenza dell’art. 3 Cost. che garantisce solo in negativo la libertà linguistica (difesa contro ogni forma di discriminazione) questa disposizione tutela in positivo le minoranze linguistiche concedendo un potere normativo alle regioni, al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze in ossequio ai principi generali del rispetto della persona e del pluralismo.
La Costituzione usa in questo comma il termine Repubblica e non quello di Stato in quanto l’impegno a tutelare le minoranze è un obbligo che si estende a tutte le comunità territoriali (enti pubblici) ove queste minoranze sociali sono presenti.
Il riconoscimento giuridico ufficiale delle minoranze linguistiche è stato realizzato con l’approvazione degli Statuti delle Regioni speciali per quanto riguarda la lingua francese in Valle d’Aosta, tedesca in Trentino Alto Adige, slovena in Friuli-Venezia Giulia.
Con l’approvazione della legge 15 dicembre 1999 n°. 482, sono stati dettati i principi e criteri direttivi uniformi per la tutela delle minoranze alloglotte (albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francese-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo) a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l’uso, la conservazione della loro tradizione linguistica e culturale.



